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Per adeguarsi a quanto richiesto al D.Lgs 81/2008 è necessario che il datore di lavoro provveda a nominare in forma documentata il team coinvolto nel servizio di prevenzione e protezione e rediga i documenti necessari richiesti dal decreto.

Nomine:
Come previsto dagli Art. 16, 17 e 18, il datore di lavoro provvede a nominare in forma documentata:

  • RSPP(Responsabile servizio prevenzione e protezione): se l’azinda soddisfa i requisiti precisati nell’All.II del D.lgs 81/2008 tale ruolo può essere ricoperto dal datore di lavoro. Altrimenti  deve essere esterno. Nel secondo caso si presentano alcuni requisiti in più da rispettare in particolar modo nella formazione dell’RSPP stesso
  • Addetto Primo Soccorso:  nel DM 15/7/2003 N388 sono classificate le aziende in tre gruppi distinti A,B,C, in base al numero dipendenti, tipologia di attività e rischio. In relazione al gruppo di appartenenza il DM 15 definisce le modalità di organizzazione del servizio e di formazione del personale.
  • Addetto Antincendio: Nel  DM 10/3/98 All. IX sono classificate le aziende in 3 livelli di rischio incendio: alto, medio, basso; e definite le caratteristiche del servizio di prevenzione incendi. Per rischio medio/basso i corsi li possono tenere tutti. Nel caso di alto rischio la prova finale devono farla i vigili del fuoco ed inoltre il piano va presentato ai VF per farsi rilasciare il certificato relativo CP.
  • Addetto Evacuazione: Vale quanto sopra specificato per l’addetto antincendio.
  • Medico Competente: Art. 25 e 39 definiscono le caratteristiche della figura e generalmente si nomina tramite l’Asl. L’Art. 41 definisce le sue attività (tra cui la prima visita ad ogni nuovo dipendente come da Art.42).
  • RLS(Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza): gli Art. 47 e 49 ne definiscono caratteristiche e attività. Può essere nominato tra le associazioni di categoria o tra i lavoratori interni (oltre 15 dipendenti nelle rappresentanze sindacali). L’Art. 37 definisce che per la formazione RLS deve fare un corso di 32 ore di cui 12 su rischi e prevenzione e deve fare aggiornamenti annuali di almeno 4 ore; se ci sono più di 15 dipendenti di almeno 8 ore.

E’ importante sottolineare che nelle piccole realtà aziendali più ruoli possono essere svolti da poche persone.

Formazione/informazione (Art.36 e Art.37):
Ogni anno in azienda deve essere prevista la formazione inerente la sicurezza a tutto il personale. Ed inoltre come riportato sull’Interpello 5/2008 l’aggiornamento alle nomine sopra elencate deve essere almeno quinquennale. Inoltre la formazione e informazione aziendale deve essere tenuta anche nella lingua parlata dai lavoratori al fine di assicurarne la comprensione.

Documenti:
Il Dlgs 81/2008 prevede la stesura dei seguenti documenti:

  • Valutazione Rischi: (Art. 28) Deve riportare tutti i provvedimenti presi a fronte di quanto richiesto dal decreto e alla sua approvazione deve essere apposta data certa (ex. Timbro postale, raccomandata…)
  • Piano di emergenza: (Art. 43) E’ una raccolta di istruzioni volte a prevenire il verificarsi di incendi e a indicare il comportamento adeguato che i lavoratori devono tenere nel caso in cui si presenti un’emergenza. Da questo nascono due documenti:
  • Piano di evacuazione: è una planimetria dello stabile con il percorso da seguire in caso di evacuazione ed i simboli relativi di riferimento.(DM 10/98)
  • Prescrizioni minime Evacuazione/antincendio: istruzioni sintetiche in cui sono riportate le norme di comportamento strettamente necessarie per rispettare le norme di sicurezza in caso di incendio.
  • Valutazione esposizione al rumore: (Art.181) valutazione del livello di rumore a cui sono esposti i lavoratori e se necessario i dispositivi adottati per prevenire i rischi per la salute. Tale valutazione deve essere effettuata col supporto di un tecnico abilitato.
  • Valutazione esposizione alle vibrazioni: (Art. 202) valutazione del livello di vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e al corpo intero dei lavoratori e se necessario i dispositivi adottati per prevenire i rischi per la salute e la sicurezza. Tale valutazione deve essere effettuata col supporto di un tecnico abilitato.
  • Valutazione rischio chimico: (Art. 223) valutazione della presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valutazione dei rischi per salute e sicurezza dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti. Nelle aziende semplici questa valutazione può essere introdotta direttamente nella valutazione rischi.

 

 

 

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