Il 9 dicembre 2008 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il provvedimento del garante del 27 novembre 2008 che semplifica le misure di sicurezza della privacy per aziende di piccole dimensioni con trattamenti minimi di dati personali.
Una prima semplificazione era stata introdotta dal D.lgs 112/2008 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", in cui, “Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e l'unico dato sensibile è costituito dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti senza indicazione della relativa diagnosi”, l'obbligo di redigere il DPS e' sostituito dall’ autocertificazione di trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte redatta dal titolare del trattamento.
Tale misura però si è rivelata difficilmente applicabile poiché è sufficiente trattare il dato della malattia del figlio del dipendente in congedo o di un dipendente in aspettativa legata ad una carica politica per impedire l'utilizzo delle misure semplificate. Inoltre tale semplificazione comporta un alto livello di responsabilità penale legata ad una falsa dichiarazione nell’autocertificazione
Con il provvedimento del 27 novembre la semplificazione è diventata reale.
Possono usufruire di tale provvedimento sia soggetti pubblici che privati che:
a) utilizzano dati personali non sensibili o che trattano come unici dati sensibili riferiti ai propri dipendenti e collaboratori quelli costituiti dallo stato di salute o malattia senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione a organizzazioni sindacali o a carattere sindacale;
b) trattano dati personali unicamente per correnti finalità amministrative e contabili.
In sostanza
In sostanza nella misura semplificata dell’applicazione del Testo unico sulla privacy l’All.B in cui sono riportate le misure minime di sicurezza è sostituito dal prospetto allegato al provvedimento del Garante (in particolare sono escluse le regole 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dell’All.B).